Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Riparto dei finanziamenti). - 1. Per ogni sistema portuale marittimo regionale costituente il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, definisce:

          a) i criteri di riparto fra le regioni dei finanziamenti di specifica competenza, di cui all'articolo 28;

          b) i criteri di riparto fra le autorità portuali dei finanziamenti di specifica competenza, di cui all'articolo 28».